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DECRETO SOSTEGNI: LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

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Data
22 marzo 2021
Inserito da
Roberta
Categoria
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Sono previste ulteriori disposizioni in materia di integrazione salariale per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza da COVID-19: per il settore industriale si aggiungono 13 settimane di cassa integrazione, mentre per il commercio e servizi le ulteriori settimane saranno 28.
Vediamo il dettaglio:
  • Trattamento di integrazione salariale ordinario CIGO senza alcun contributo addizionale da parte dell’impresa che potrà fruire per un massimo di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021
  • Trattamento di cassa integrazione in deroga CIGD e di assegno ordinario ASO, FIS e FSBA per gli artigiani: l’impresa potrà fruire per un massimo di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021
  • Trattamento di cassa integrazione per operai agricoli CISOA concesso per una durata massima di 120 giornate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Tutte le aziende potranno optare per il pagamento diretto da parte dell’INPS o anticipare l’integrazione al lavoratore per poi effettuare il conguaglio. 
Per le aziende che hanno utilizzato in modo continuativo le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio rimane tuttavia scoperto il periodo dal 28 al 31 marzo 2021.
 
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
Il Decreto Sostegni ha prorogato ulteriormente il blocco dei licenziamenti, differenziandolo per settore, fino al 30 giugno e fino al 31 ottobre. Viene confermato il blocco dei licenziamenti economici - individuali e collettivi - generalizzato fino al 30 giugno 2021.
Dal 1° luglio al 31 ottobre invece tale blocco rimarrà in essere per i soli datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione “agricola”.
Questo significa che per le piccole imprese che possono fruire delle nuove 28 settimane di ammortizzatori sociali il blocco dei licenziamenti avrà validità fino al 31 ottobre 2021, indipendentemente dal fatto che la cassa Covid-19 venga utilizzata o meno.
Se l’impresa non avrà ulteriori settimane di cassa Covid-19 (da usare fino al 31 dicembre 2021) potrà allora procedere ai licenziamenti economici dal 1° novembre 2021.

LAVORO A TERMINE
Viene estesa fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di sottoscrivere o prorogare contratti a termine senza causale per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nel rispetto del limite massimo dei 24 mesi complessivi.  
Si spera con questa “apertura” di poter agevolare le assunzioni dei lavoratori stagionali per il periodo estivo.

INDENNITA’
Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i lavoratori atipici, dello spettacolo e per i lavoratori stagionali.
Per i lavoratori sportivi i nuovi contributi variano da 1.200 euro a 3.600 euro.

 
Tra le ulteriori misure previste per contrastare la povertà viene rifinanziato il fondo per il Reddito di Cittadinanza e quello per il Reddito di Emergenza.
Vengono inoltre estese fino al 31 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili.  
 
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